STATUTO
ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
“C.R.I.S.I.”
Centro
di Ricerca Intervento sullo Stress Interdisciplinare
Denominazione
- Sede - Scopo
Art.
1 -
E` costituita l'Associazione C.R.I.S.I-
Centro di Ricerca Intervento sullo Stress Interdisciplinare
Essa
è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle
altre vigenti norme, anche regionali (L.R. 1/2008), in materia di
enti associativi non commerciali.
Art.
2. -
Essa ha sede nel Comune di Erba(Co) , P.zza Matteotti 30 -tel
031/2071459
L’Assemblea
dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e
sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre provincie e
regioni, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò
torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.L'Associazione
potrà adottare le procedure previste dalla normativa per
l'ottenimento della personalità giuridica.
Art.
3. –
L'Associazione é apartitica,non ha scopo di lucro e svolge le sue
attività a favore dei propri associati e di terzi nei settori
dell'assistenza psico-sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione ,
della formazione e di ricerca scientifica, perseguendo esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Per il conseguimento delle sue
finalità l 'Associazione promuove varie forme di attività
culturale, editoriale, di ricerca, formazione, informazione e
didattica,di collegamento con associazioni ed istituzioni private e
pubbliche, con caratteri affini o pertinenti, per la
sensibilizzazione in campo sociale e sanitario al tema dei problemi
psichici di adulti e minori, dei correlati psicologici presenti nelle
malattie organiche e psicosomatiche. L'Associazione si occupa inoltre
a fini clinici, di ricerca, di sensibilizzazione e formazione di
psicoterapie evidence based, in particolare di EMDR e del settore
della PSICOTRAUMATOLOGIA e delle PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA; promuove
attività teoriche, cliniche e scientifiche anche collaborando con
istituzioni , associazioni ed enti pubblici e privati , nazionali ed
internazionali , nonché attività didattiche di training .
E’
data la possibilità all’associazione, in caso di particolare
necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
La
durata dell’Associazione è fissata sino a tempo indeterminato
PARTERNARIATO
Art.4.-
l
'Associazionepuò strutturare rapporti collaborativi e di
parternariato con la Protezione Civile. Ogni socio ha il diritto di
astenersi o di prendere parte alle attività programmate qualora ne
manifesti formalmente la volontà.Nel caso in cui l'Associazione
decidesse di collaborare con la Protezione Civile sarà prevista solo
ed esclusivamente per questa area di competenza , la possibilità di
usufruire della collaborazione di personale con qualifiche diverse.
Patrimonio,
bilancio ed esercizi sociali
Art.
5. -
Il patrimonio è costituito:
dal
fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai
soci fondatori;
dai
contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di
dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque
ricevuto per la medesima finalità;
da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dai
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione
Le
entrate dell'Associazione
sono
costituite:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Il
Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È
comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I
versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le
donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono
a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali
versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente
non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto
versato.
All.'Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali
avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
Art.
6 -
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro
quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il
bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare
all’Assemblea dei soci.
I
bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione
nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la
loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora
l'Associazione. abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno
riportati nel verbale del Consiglio direttivo.Le Associazioni sono
tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione,
con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le
risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di
imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22
della L.383/2000.
Soci
Art.
7. -
Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei
rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le
finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino
la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.
I
Soci possono essere :
Soci
Fondatori : sono
soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto
costitutivo
Soci
Ordinari : sono
soci Ordinari le persone che si impegnano nella gestione
dell'attività dell'associazione , che sono state accettate
all'unanimità dall'assemblea dei soci fondatori e che sottoscrivono
la quota stabilita dal Consiglio direttivo
Art.
8. -
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda
al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le
finalità che l'Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e
osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.Il Consiglio direttivo
deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta
giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di
diniego entro il termine predetto, la domanda si intende
accolta.L’adesione all 'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art.
9. –
Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota
associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno,
inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l Associazione
intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad
accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a
beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i
servizi promossi dall'Associazione. L’eventuale suddivisione degli
aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna
differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti
dell'Associazione. L’elezione degli organi dell'Associazione non
può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo
e passivo.Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti
pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che prestano
tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché
per la responsabilità civile verso terzi.La copertura assicurativa è
elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a
carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
Art.
10. - I
soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le
delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota
associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e
prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali
offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e
gratuito.
Art.
11. -
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque
aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua
volontà di recedere dal novero dei partecipanti all
'Associazionestessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo
riceva la notifica della volontà di recesso. Il socio che non
provveda al versamento della quota associativa entro il 31 marzo
,potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo
la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza
dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a
quello individuato al precedente comma del presente articolo. In caso
di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore
dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello
statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere
adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque
partecipi all'Associazione può esserne
escluso con
deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
direttivoL’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve
contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata
deliberata.
Nel
caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli
può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 24 del
presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di
esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Organi
sociali
Art.
12. -
Sono organi dell 'Associazione:
l’Assemblea
dei soci;
il
Consiglio direttivo;
il
Presidente del Consiglio direttivo;
il
Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Gli
organi sociali eletti hanno mandato per la durata di tre anni , sono
rieleggibili. Tutte le cariche elettive sono gratuite , è ammesso il
solo rimborso delle spese documentate
Assemblea
dei soci
Art.
13. -
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che
lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi
dell'Associazione o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di
convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in
seconda convocazione. L'Assemblea deve pure essere convocata su
domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno
un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..
Art.
14. -
L'Assemblea ordinaria delibera in merito a
l’approvazione
del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo; gli indirizzi e le
direttive generali della Associazione; la nomina dei componenti il
Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e
l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo
svolgimento dell’attività dell;'Associazionequant'altro a lei
demandato per legge o per statuto.Le Assemblee ordinarie deliberano a
maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente
costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà
dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli
intervenuti.L’assemblea straordinaria delibera in merito a le
modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
lo
scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.il
presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da
adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita
in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli
associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà
dei soci.Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione
si veda quanto previsto all’articolo 24 del presente statuto.
Art.
15. –
Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori,
in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di
intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio
diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a
tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con
delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.
Art.
16. –
Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza
di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due
scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Consiglio
direttivo
Art.
17. - L'Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero
minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti tra i soci
dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. Il
Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza
giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà
sostituito con le modalità sopra indicate. In caso di dimissioni o
decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede
alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea
annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la
maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è
considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art.
18. -
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente
e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto
l'Assemblea dei Soci.
Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del
loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi,
entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Art.
19. -
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri
e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al
consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all'ammontare della quota
sociale.
Art.
20. -
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei
presenti.Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
Art.
21. -
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso
procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed
alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e
collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali
Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo
l’approvazione dell’Assemblea.
Il
Presidente e il Vicepresidente
Art.
22. -
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo,
ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi
sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del Presidente.
Collegio
dei Revisori
Art.
23. –
Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea
può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti,
composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti
anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il
controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per
poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del
bilancio.L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la
carica di consigliere.Per la loro durata in carica, la rieleggibilità
e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i
membri del Consiglio direttivo.I Revisori dei conti sorvegliano il
buon andamento amministrativo dell,'Associazione verificano
l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali
regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori
dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e
del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di
voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle
scritture contabili, danno parere sui bilanci.A tale scopo il
Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
Scioglimento
Art.
24. –
L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o
la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con
deliberazione del Consiglio Direttivo.L'Assemblea dei Soci delibera,
con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione
dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il
Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle
procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono
tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.E’ fatto in ogni
caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il
patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.
3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta per legge.
Controversie
Art.
25.
- Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi el
'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non
vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al
giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri,
amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di
Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Norme
applicabili
Art.
26. -
Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto,
si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a
quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e
successive modifiche ed integrazioni.
C.F. 93015060135
C.F. 93015060135